Regime di tassazione dei redditi introdotto dal decreto legislativo del 16 giugno 1998 che riguarda il caso in cui il risparmio sia gestito da un intermediario finanziario specializzato (Banca, Società d’intermediazione mobiliare, fondo comune d’investimento aperto o chiuso e SICAV).
In tal caso il complesso dei redditi incassati o maturati nel corso dell’anno (interessi, dividendi, plusvalenze) è soggetto a un’imposta del 12,5%, con compensazione delle minusvalenze (se il saldo tra plusvalenze e minusvalenze è negativo, questo potrà essere sottratto dalle plusvalenze realizzate nei successivi quattro anni).
L’imposta viene pagata dall’intermediario che gestisce i risparmi dell’investitore ed è calcolata sul risultato netto della gestione maturato, confrontando cioè la valorizzazione del portafoglio investimenti alla fine dell’esercizio con quella all’inizio. Pertanto l’investitore è esente da obblighi nei confronti del Fisco, in quanto ad essi adempie il gestore del suo risparmio e gode del vantaggio dell’anonimato.
Caratteristica distintiva di questo metodo è che sono tassate le plusvalenze maturate, ossia stimate sulla base del valore delle attività possedute in portafoglio a una certa data. In questo modo l’intermediario può effettuare una compensazione tra guadagni e perdite eventuali nel patrimonio finanziario del risparmiatore, anche tra redditi da capitale e redditi diversi.
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