I fondi comuni di investimento rientrano nella categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e sono veicoli di investimento che svolgono la funzione di riunire le risorse finanziarie di una pluralità di risparmiatori in un unico patrimonio indifferenziato che viene investito in attività finanziarie. Il patrimonio di un fondo comune è costituito dal complesso di beni (strumenti finanziari, crediti, liquidità o altri beni) conferiti dai partecipanti; è autonomo poichè è un’entità giuridicamente distinta sia dai patrimoni dei singoli partecipanti, sia dal patrimonio del gestore (separazione patrimoniale).
La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso. Tali quote incorporano uguali diritti e sono tutte di uguale valore. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una parte del patrimonio, proporzionale al proprio conferimento. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.
Il valore di ogni quota viene calcolato quotidianamente e pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale; esso si ottiene dal rapporto tra il valore netto del patrimonio del fondo (ossia il controvalore di tutte le attività presenti in portafoglio al netto di eventuali oneri) ed il numero delle quote in circolazione.
L’investimento in un fondo comune risponde a due esigenze fondamentali:
- ottenere una diversificazione ottimale del portafoglio investito, difficilmente replicabile dal singolo investitore a motivo della ridotta dotazione patrimoniale;
- affidare il proprio patrimonio ad operatori dotati di elevata professionalità ed esperienza in materia di asset management.
La struttura di un fondo comune prevede la presenza di tre diverse entità: la Società di Gestione, la Banca Depositaria, i partecipanti. Le attività svolte da questi soggetti sono sottoposte al controllo pubblico attraverso il Ministero dell’Economia, la Banca d’Italia e la Consob.
La società di gestione esercita le funzioni di amministrazione e investimento dei fondi raccolti, mentre la banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo dell’attività svolta dalla Sgr.
L’investimento in un fondo comune può avvenire con un versamento in unica soluzione o attraverso versamenti periodici (Piani di Accumulo – PAC).
I fondi comuni di investimento si distinguono in diverse categorie, in funzione di alcune caratteristiche rilevanti:
- in base alla variabilità del patrimonio i fondi comuni possono essere aperti o chiusi;
- in base al regime di commercializzazione delle quote i fondi comuni possono essere armonizzati o non armonizzati; soltanto per i primi è prevista la possibilità di vendere le quote in qualsiasi paese dell’Unione Europea senza dover richiedere l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza di ogni stato membro (regime del mutuo riconoscimento);
- in base agli obiettivi strategici e alle attività oggetto di investimento si distingue tra fondi mobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione;
- in base alla modalità nella distribuzione dei proventi possono essere fondi ad accumulazione dei proventi (non distribuiscono i risultati di gestione agli investitori, che vengono automaticamente reinvestiti nel fondo e progressivamente capitalizzati) o fondi a distribuzione dei proventi (consentono al risparmiatore di scegliere tra l’incasso della cedola o il suo reinvestimento immediato).
I fondi mobiliari e i fondi pensione possono essere di tipo aperto o chiuso, mentre i fondi immobiliari rientrano tra le diverse categorie di fondi chiusi.