Organismo di investimento collettivo del risparmio che raccoglie i contributi dei lavoratori e/o dei datori di lavoro e li investe in strumenti finanziari, allo scopo di erogare una prestazione pensionistica (rendita vitalizia o capitale) al termine della vita lavorativa del lavoratore. Il fondo pensione è un organismo di investimento collettivo del risparmio di recente introduzione in Italia. La normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 124/1993 e dalle successive leggi n. 449/1997 e 144/1999. Tali disposizioni hanno posto le basi per la razionalizzazione del sistema pensionistico italiano, di matrice esclusivamente pubblica, in funzione dell’esperienza dei più maturi sistemi pensionistici privati di provenienza anglosassone.
In Italia la normativa prevede la distinzione tra fondi pensione negoziali (o chiusi), previsti in favore di particolari categorie professionali, e fondi pensione aperti. L’investimento in un fondo pensione è con orizzonte temporale di lungo periodo: chi aderisce al programma di un fondo pensione riceverà le prestazioni ad esso collegate alla scadenza del periodo di accumulazione e comunque non prima della decorrenza del termine di permanenza minima obbligatorio. L’erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità prevista dal fondo pensione ha infatti inizio al raggiungimento di determinati requisiti di età anagrafica e di partecipazione. L’ammontare delle prestazioni da erogare è determinato in base ai contributi versati negli anni di permanenza nel fondo.
Per i sottoscrittori di fondi pensione chiusi, iscritti al fondo da almeno 8 anni, è prevista la possibilità di ritirare anticipatamente parte o l’intero importo versato in alcuni casi specifici, e cioè quando il titolare della posizione contributiva complementare si trovi nell’oggettiva necessità di disporre di mezzi finanziari per sostenere spese socialmente rilevanti, quali ad esempio spese sanitarie per terapie e interventi chirurgici, acquisto della prima casa, realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le somme prelevate possono essere reintegrate in qualsiasi momento.
Alla scadenza è riconosciuta la facoltà all’aderente di scegliere tra la restituzione delle somme versate nella forma di rendita o in una forma mista, che prevede la restituzione di parte del capitale (comunque non eccedente il 50% del totale accumulato) in unica soluzione associata alla rendita sull’importo residuo. Il patrimonio del fondo pensione è depositato presso una banca depositaria, cui spetta il compito di accertare la conformità degli investimenti rispetto alla legge; l’esattezza nelle modalità di emissione, calcolo e rimborso delle quote.
La normativa italiana stabilisce che i fondi pensione non sono soggetti alle imposte sui redditi. È invece dovuta un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% calcolata sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta.
Per quanto riguarda i contributi, le somme versate ai fondi pensione a titolo di finanziamento sono, entro certi limiti, riconosciute in deduzione del reddito complessivo degli aderenti.
Per quanto riguarda infine le prestazioni pensionistiche, esse vengono assimilate ai redditi da lavoro dipendente. Sono pertanto assoggettate a tassazione progressiva, qualora vengano erogate in forma di rendita periodica ovvero in forma di capitale a seguito del riscatto della posizione individuale per ragioni diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento. Le prestazioni erogate sotto forma di capitale, comprese le anticipazioni e i riscatti, anche parziali, sono invece assoggettate a tassazione separata.
Condividi questo Articolo: