Regime di tassazione dei redditi introdotto dal decreto legislativo del 16 giugno 1998. Il regime del risparmio amministrato riguarda il caso in cui l’investitore affida i propri risparmi in deposito a un intermediario, generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia, senza tuttavia delegarne la gestione.
L’investitore delega l’intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale: è l’intermediario a calcolare, per ogni operazione, l’imposta dovuta e a versarla al fisco in base all’aliquota corrente, garantendo il pieno anonimato dell’investitore.
Le imposte sono così calcolate solo sulle plusvalenze (capital gain) effettivamente realizzate a seguito di un’attività di compravendita ed è possibile effettuare la compensazione tra minusvalenze (capital loss). La compensazione può avere luogo solo tra redditi della stessa natura: ad esempio, non è possibile compensare la plusvalenza realizzata da partecipazioni qualificate (almeno pari al 25% del capitale o al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, per le società non quotate, ed al 5% del capitale o al 2% dei diritti di voto per le società quotate) con la minusvalenza realizzata da partecipazioni non qualificate. Se il saldo tra plusvalenze e minusvalenze è negativo, questo potrà essere sottratto dalle plusvalenze realizzate nei successivi quattro anni.
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