di Gabriele Righetti, Dottore Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti
Per leggere la prima parte dell’articolo clicca QUA.
Esonero dalla compilazione del modulo RW
Non sussiste l’obbligo di compilazione del modulo RW per gli investimenti e le attività all’estero (Cfr. art. 4 co. 4 del DL 167/90), qualora si tratti di:
• certificati in serie o di massa e titoli affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti (banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari professionali indicati nell’art. 1 del D.L. 167/90, detto esonero sussiste anche nel caso di mancato esercizio delle opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97 – cfr. circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2009 n. 43, § 2) ;
• contratti conclusi con il loro intervento, anche in qualità di controparti;
• depositi e conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.
L’esonero è dovuto al fatto che l’obbligo di rilevazione dell’operazione sussiste in capo all’intermediario (banche, SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.) che interviene nella conclusione del contratto o nella riscossione delle imposte (Questa impostazione trova conferma nelle istruzioni alla dichiarazione del modulo RW, in cui si legge che l’esonero compete anche se il contribuente non ha esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97. Da questo chiarimento si dovrebbe avere conferma che l’esonero dagli obblighi di dichiarazione non va collegato all’intervento dell’intermediario nella sua qualità di sostituto d’imposta, ma alla circostanza che l’intermediario possa rilevare e comunicare all’Amministrazione finanziaria l’operazione, a norma dell’art. 1 co. 1 del DL 167/90)
Violazione del monitoraggio fiscale per attività detenute in “paradisi fiscali”
La manovra fiscale della scorsa estate (il Decreto Legge 1/7/2009 n. 78) ha introdotto con decorrenza 1/7/2009 una nuova presunzione legale relativa secondo cui le attività detenute in paradisi fiscali (si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e i territori indicati nei D.M. 4.5.1999 -black list per le persone fisiche tra cui Montecarlo e San Marino- e 21.11.2001 -black list per le CFC-) in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale si presumono conseguite con redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo che il contribuente riesca a dare la difficilissima prova contraria . Esempio: un residente fiscale italiano detiene fondi od azioni a Montecarlo: viene scoperto e quindi si vede:
– “ricalcolato” il proprio reddito soggetto ad imposizione (aumentato della somma individuata, la norma non prevede oltretutto secondo quali regole debbano essere assoggettati questi redditi presunti: si applicherà la tassazione ordinaria ad aliquote progressive o la tassazione per le rendite di capitali?) ;
– sanzionato dal 200 al 400% nel caso abbia presentato una dichiarazione (oppure sanzionato dal 240 al 480% in caso di mancata presentazione di alcuna dichiarazione);
– sanzionato per l’inadempimento al “monitoraggio fiscale”.
Praticamente cifre ben superiori ai capitali detenuti all’estero: un’autentica caporetto!
Per riassumere, da Unico 2010, nel quadro RW andranno comunque indicate (a prescindere dall’idoneità a produrre somme imponibili a tassazione in Italia) le seguenti attività detenute all’estero:
– attività finanziarie estere: c/c esteri, titoli (azioni, obbligazioni, certificati, ecc.) emessi da soggetti esteri, titoli di stato emessi all’estero (l’obbligo non sussiste se sono dati in amministrazione o gestione a intermediari finanziari – banche, SIM, SGR, società fiduciarie ecc) italiani o soggetti esteri che operano dall’Italia);
– attività finanziarie italiane: titoli emessi da enti italiani, titoli italiani o esteri emessi in Italia (l’obbligo non sussiste se sono dati in amministrazione o gestione a intermediari finanziari – banche, SIM, SGR, società fiduciarie ecc) italiani o soggetti esteri che operano dall’Italia);
– attività patrimoniali: immobili, opere d’arte, preziosi, arredi e oggetti di antiquariato, yatchs.
Per chi in passato ha violato il monitoraggio fiscale: lo “Scudo fiscale-ter”
Le disposizioni sullo “scudo fiscale-ter” si rivolgono alle persone fisiche e agli altri soggetti residenti in Italia nel 2009 che, anteriormente al 31.12.2008, hanno violato le norme in materia di “monitoraggio fiscale”.
Tali soggetti possono decidere di presentare un’apposita “dichiarazione riservata” (segreta al fisco ovvero “secretata”) e di assoggettare ad un’imposta straordinaria del 5% le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31.12.2008, procedendo al rimpatrio delle stesse, oppure semplicemente regolarizzando la propria posizione in relazione alle attività detenute negli Stati UE+Norvegia+Islanda nonché quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (ad esempio Usa, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Messico ed altri).
Quanto agli effetti, l’emersione delle attività detenute all’estero, sia nel caso di rimpatrio che in caso di regolarizzazione:
• estingue le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti al “monitoraggio fiscale“;
• produce effetti estintivi delle sanzioni amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi “scudati”, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento (si potrebbe dire che lo scudo esplica un “condono“);
• preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d’imposta che hanno termine al 31.12.2008, limitatamente agli imponibili relativi alle somme emerse;
• estingue gli illeciti penali coperti dalla sanatoria.
Scadenza.
L’adesione allo “scudo fiscale” ha il termine del 15.12.2009 (salvo italiche proroghe).
L’efficace collaborazione fiscale internazionale determinata dalla necessità di gettito da parte dei paesi, la “caccia all’untore” verso i paradisi fiscali additati (erroneamente o “strumentalmente”) quale una delle cause della cosiddetta “crisi finanziaria”, una imposta sostitutiva estremamente leggera, l’anonimato, la sterilizzazione di sanzioni ed un effettivo -anche se celato- condono fino alla somma scudata, sono elementi che fanno propendere, nel circuito professionale, ad un accoglimento di tale opportunità.
Gabriele Righetti, Dottore Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti
grighetti@righettizannoni.it